Ordinanza n. 213 del 1995

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ORDINANZA N.213

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1994 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio nel procedimento penale a carico di Ranalli Tommaso, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio ha, con ordinanza del 23 aprile 1994, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, terzo comma (recte: secondo comma), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino al reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del 1994, n. 402 del 1994, n. 429 del 1994 e n. 114 del 1995). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

                                                                                                       PER QUESTI MOTIVI    

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/05/95.